STATUTO LARIO RESCUE

                                                   LARIORESCUE


Art. 1- costituzione: È costituita una associazione denominata “LARIO RESCUE’’ organizzazione apolitica e democratica.
L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.



Art. 2- scopo dell’associazione: L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore di prevenzione e sicurezza,il soccorso a persone, natanti, la pulizia delle sponde e dei fondali, la valorizzazione turistica ed ecologica del Lario. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

L'associazione ha sede in Mandello del Lario (lc)

-sede operativa presso la darsena Falck, piazza gera Mandello del Lario (lc)


Art. 4- patrimonio: Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo iniziale di dotazione, dalle quote e dai contributi che gli associati versano annualmente in base alle delibere del Consiglio Direttivo nonché da tutti gli altri beni che alla stessa possono essere attribuiti a titolo di liberalità per il conseguimento dei fini sociali, dai proventi delle manifestazioni organizzate dall'associazione e dalle attività marginali che l'Associazione potrà svolgere in campo commerciale.

Art. 5- associati: Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa, che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo. I soci dell'associazione si articolano in tre categorie:
- soci fondatori ovvero coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione, e coloro che vi aderiscono entro il mese di maggio 2009. -Soci ordinari, ovvero coloro i quali aderiscano all'associazione nel corso della sua esistenza;
-soci benemeriti, coloro che effettueranno a favore dell'associazione elargizioni liberali ritenute dal Consiglio Direttivo di particolare rilevanza.
La qualità di associato si perde per dimissioni volontarie , per morosità, o per provvedimenti del consiglio direttivo.


Art. 6- organi: Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
-il segretario e tesoriere
-il comitato dei probiviri
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.


Art. 7- assemblea: Gli associati formano l'assemblea, L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti .Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del consiglio Direttivo;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
L'assemblea è convocata mediante avviso scritto e affissato nella sede sociale, o pubblicazione tramite sito internet o blog dell’associazione. almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, purchè quest’ultimo non sia membro del consiglio direttivo, conferendo a esso delega scritta .Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.



Art. 8- consiglio direttivo: Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri. Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà i primi non eletti dall’assemblea in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Consiglio Direttivo potrà redigere un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, o da un terzo dei suoi componenti. il Consiglio Direttivo eleggerà il segretario tesoriere.


Art. 9- presidente onorario: L’assemblea può nominare un presidente onorario,su parere conforme del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Probiviri .il presidente onorario dura in carica 10 anni e può essere rieletto .Il presidente onorario può convocare l’assemblea dei soci e partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.



Art. 10- presidente : Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione.
Ha i seguenti compiti:
assicura il buon funzionamento dell'associazione; verifica il rispetto dello statuto e dei regolamenti;controlla l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;adotta i provvedimenti d'urgenza, salvo riferire al Consiglio Direttivo;firma gli atti dell'associazione;convoca l'assemblea;presenta il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo all'assemblea per l'approvazione, previa relazione del Consiglio.2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.


Art. 11 -segretario – tesoriere: Il Consiglio Direttivo nomina, anche fuori dal proprio ambito e anche fra i non soci un Segretario. Il Segretario - Tesoriere:organizza le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, redigendone i verbali;collabora con il Presidente e con il Consiglio nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell'Associazione;compila ed aggiorna il libro degli associati, il libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, delle decisioni del Comitato dei Probiviri;tiene la contabilità, con facoltà di riscuotere somme e valori.


Art.12 – revisore dei conti: Non può essere eletto Revisore un membro del Consiglio Direttivo.
Il Revisore dei conti controlla la regolare tenuta della contabilità dell'associazione, redige la relazione riguardante il bilancio annuale, accerta la consistenza di cassa e tesoreria e può procedere in qualunque momento ad atti di ispezione e di controllo. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni. Non può essere immediatamente rieletto e può essere nominato al di fuori dei soci dell'associazione.

Art. 13- collegio dei provibiri: Il Collegio di Probiviri dura in carica quattro anni. Esso può essere composto da tre a cinque persone, anche non soci. Non possono essere componenti del Collegio dei Probiviri i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti. Il Collegio dei Probiviri decide in caso di appello qualora sia stata dichiarata l'esclusione di un socio dall'associazione e decide sulle controversie ai sensi del presente statuto.


Art. 14- bilancio: L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il conto consuntivo relativo all'anno precedente, e il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus .

Art.15 distribuzione degli utili: L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.


Art. 16- norma di chiusura: L'associazione si estingue, a norma di legge. Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi. In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.


Letto e approvato dai sottoscritti:


-CAZZANIGA CLAUDIO.
-CHIRICO VINCENZO.
-CORAPI VINCENZO.
-RUGGIERO ERMETE.
-GALBIATI MICHELE.
-GALLI GIULIO.
-GIGLIO MATTEO.
-LOCATELLI ANTONIO.
-MACRI' MAURO.
-ORRU' PIERANGELO.
-PORCHEDDU ANTONIO.